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Marketing E Privacy: Due Mondi A Confronto

Marketing e Privacy due parole che sembrano in antitesi tra di loro e che molto spesso mettono sulla stessa bilancia due pesi diversi, rappresentati da un lato dalla tutela dei dati e dall’altro dalla libertà di iniziativa economica.

Oggi quasi tutte le aziende investono budget sempre crescenti in pubblicità e marketing con l’obiettivo di pubblicizzare i propri prodotti e servizi, queste attività però raramente vengono precedute da una valutazione dell’impatto privacy e da una consulenza professionale che riesca a delimitare i limiti entro i quali poter svolgere tali attività, oltre i quali si rischiano le pesanti sanzioni previste dalla normativa.

Questa mancanza determina innumerevoli violazioni, molte anche gravi, della riservatezza delle persone interessate che hanno indotto il Garante per la protezione dei dati personali, coadiuvato dal Nucleo speciale Privacy della Guardia di Finanza, ha intensificare le ispezioni ed inasprire le sanzioni per le aziende che non risultano in linea con la normativa privacy.

I provvedimenti del Garante

Tra i più recenti provvedimenti che sono stati irrogati dal Garante della privacy ricordiamo quello con cui ha comminato ad un’azienda, operante nel settore delle telecomunicazioni, una sanzione amministrativa di 800.000 mila euro per aver utilizzato a fini promozionali dati personali, senza il consenso degli interessati ed anche per non aver garantito in modo corretto il diritto alla revoca del consenso da parte degli interessati. [Provv. n. 412 del 5 luglio 2018 doc. web n. 9025351].

Un altro provvedimento degno di nota è stato emesso nei confronti di un’altra azienda che realizzava campagne pubblicitarie senza mettere in atto un controllo preventivo per accertarsi che i titolari dei dati che venivano utilizzati non avessero espresso la volontà di non essere ricontattati. Tra le motivazioni degli altri provvedimenti, che hanno portato a pesanti sanzioni da parte del Garante, ritroviamo l’illecito trasferimento dei dati in possesso, a società terze senza alcun consenso degli interessati; oppure la tecnica dello spamming , ovvero l’invio di materiale pubblicitario senza il consenso degli interessati.

Il legittimo interesse

L’art.47 del GDPR che recita “può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto” ha creato una forte confusione tra le aziende che, erroneamente, hanno creduto di poter fare liberamente marketing senza alcuna limitazione. Certamente l’interesse legittimo fissato dal legislatore ha dato un ampio margine di azione alle aziende che sfruttano il marketing diretto per sviluppare il proprio business, ma nonostante questo ci sono tantissimi adempimenti e regole che queste aziende devono seguire per non violare la normativa vigente.

Le sanzioni per chi compie violazioni possono arrivare fino a 20 Milioni di Euro oppure fino al 4% del Fatturato, pertanto bisogna non farsi trovare impreparati alle ispezioni del Garante e di conseguenza bisogna che le aziende si affidino a consulenti esperti in materia privacy.